Cosa dice la normativa condominiale riguardo allo spazio immediatamente fuori la porta della nostra abitazione?
Posso usarlo come meglio ritengo, considerandolo una estensione “naturale” dell’appartamento o è un’”area” sottoposta a particolari regolamentazioni?
Il pianerottolo (sbarco ascensore) situato davanti al proprio appartamento non deve essere usato come ripostiglio personale, trattandosi di parte comune, condominiale.
Tale superficie, dunque, deve essere tenuta libera da persone e cose.
L’amministratore in caso di inottemperanza deve applicare al condomino una sanzione che va da 200 euro a 800 euro.
Non è sufficiente che il condomino dichiari di aver il consenso del dirimpettaio, poiché il pianerottolo è di appartenenza di tutti i condomini, in modo uguale.
(Art. 1117 – CODICE CIVILE – PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO)
Ricordiamo che la normativa include nell’elenco delle parti condominiali anche i pilastri, le travi portanti, i sottotetti, gli impianti di ricezione televisiva e di flussi telematici.