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PROVVEDIMENTI STRINGENTI PER GESTIRE UN’EMERGENZA SANITARIA CHE É AL COLLASSO

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Siamo tutti responsabili e responsabilizzati.

 

                       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione
Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;
Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione delle aree;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2
dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute nelle sedute del 6 e 7 marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;
                                                             Decreta:
                                                              ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria )
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro
e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure:
a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo,
salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni
di emergenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C)
è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al
massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni,
nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali
casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono
tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
distanza interpersonale di un metrod) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e
privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione
da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie;
e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche
se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi,
cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
g) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali
da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose,
ivi comprese quelle funebri;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma
in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione
dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, .Al
fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa;
i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui
la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale
sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali
devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore,
di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente
a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire
ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori,
con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);
m) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve
specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
n) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria
della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione;
o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale
le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite
a livello regionale;
p) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità
di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito
dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita,
nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei
mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o
organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta
per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è
chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
r) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti
nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
                                                        Art. 2
                               (Esecuzione e monitoraggio delle misure)
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
                                                         Art. 3
                                               (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

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