Autocertificazione: cosa significa “comprovati motivi di lavoro”?
Nella Circolare dei Consulenti del Lavoro n. 6 del 2020:
“LE COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE NON DEVONO NECESSARIAMENTE RIVESTIRE IL CARATTERE DELLA ECCEZIONALITÀ, URGENZA O INDIFFERIBILITÀ, POTENDOLE INTENDERE RIFERITE, ALLA LUCE DI QUANTO EMERGE DALLA NORMA E DAI PRIMI CHIARIMENTI DI PRASSI, ALLE ORDINARIE ESIGENZE RICHIESTE DALLE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI SI È TENUTI A RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA”.
Barrando “comprovati motivi di lavoro” sull’autocertificazione del Ministero dell’Interno il lavoratore dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale il motivo dello spostamento.
Nel caso in cui le Forze scoprano che lo spostamento non era giustificato da motivi di lavoro, il dichiarante rischia:
- la denuncia per falsa attestazione (reato punibile con la reclusione da 1 a 6 anni),
- la sanzione da 400 a 3000 euro.
Autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio
Dal 4 maggio l’autocertificazione servirà ancora, ma oltre ai tre motivi che consentono gli spostamenti («comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute») se ne aggiungerà una quarta: l’incontro con i congiunti.
Autocertificazione: cosa s’intende per “congiunti”?
I congiunti sono:
«PARENTI E AFFINI, CONIUGI, CONVIVENTI, MA ANCHE FIDANZATI E AFFETTI STABILI», MA ANCHE «FIDANZAMENTI E AFFETTI STABILI».
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