Riceviamo e pubblichiamo questo articolo che riguarda i nuovi provvedimenti del GOVERNO in materia di IVA relativamente a “prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni”.
Di Pasquale Pirone, investireoggi.it.
Novità IVA per le prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che recepisce le novità della direttiva Europea merito ad alcuni obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Arriva un nuovo decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
L’approvazione, in esame definitivo, è avvenuta nel Consiglio dei Ministri del 21 maggio scorso, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri.
Come si legge nel comunicato stampa presente sul sito istituzionale del Governo, la finalità delle nuove disposizioni (non è esplicitato il dettaglio del contenuto del decreto) è quella di ridurre gli oneri connessi alla fornitura all’interno dell’Unione europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (conosciuto come MOSS, acronimo di “Mini One Stop Shop”).
Il contenuto del comunicato
Nel dettaglio, continua il comunicato stampa, “la direttiva ha introdotto una soglia a livello europeo entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.
Allo stesso tempo si è introdotto l’obbligo, nel caso in cui si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS, dell’adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore.
Quest’ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato dell’Unione europea, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione”.
Cos’è il Regime MOSS
Si ricorda che il regime MOSS, in vigore dal 1° gennaio 2015, è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione IVA applicabile alle prestazioni TTE (telecomunicazione e teleradiodiffusione) e ai servizi elettronici B2C.
In base alle nuove regole europee, infatti, la tassazione ai fini IVA di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione). Il regime, dunque, evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).
Esso si applica alle operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica ed in particolare in tali ambiti:
servizi di telecomunicazione;
servizi di teleradiodiffusione;
servizi forniti per via elettronica, in particolare (cfr. allegato II, Direttiva 112/2006/CE): a) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; b) fornitura di software e relativo aggiornamento; c) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; d) fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
La definizione delle modalità operative per la registrazione al regime è avvenuta con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2016.