IVA al 22% sulle nuove patenti di guida e per tutte quelle rilasciate a partire dall’1 gennaio 2015.
Questo il contenuto di una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha creato non poco disappunto, solo per usare un eufemismo.
I Giudici europei, in risposta ad una richiesta tedesca, hanno sentenziato che le materie insegnate nelle scuole guida non sono da ritenersi tra quelle facenti parte dell’“insegnamento scolastico ordinario” che, in quanto tale, non è sottoposto al regime IVA.
Quindi, sulle lezioni di scuola guida si dovrà applicare la tassazione del 22% con retroattività a partire dal 1° di gennaio 2015.
I titolari delle suddette scuole saranno tenuti, dunque, a dover versare l’imposta IVA pari a circa 3.8 milioni di licenze rilasciate da quella data, fino ad oggi.
Come?
Diverse le opzioni.
Chiedere un rimborso postea.
Versare la somma di tasca propria.
O – l’ipotesi più plausibile – caricare i neopatentati, oltre che dell’aliquota IVA del 22%, anche di un aggravio ulteriore per recuperare il denaro “perduto”, da versare nelle casse dell’Ufficio delle Entrate.
Si “licenzi” subito (licenza di guidare, ovviamente), chi può.