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SUPERBONUS 110%. TROPPO BELLO PER ESSERE VERO, MA LO È (?)

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L’argomento sta destando “particolarmente grande” interesse perché riguarda due punti nevralgici del sistema economico italiano: il denaro (risparmiato) e il settore intorno a cui molta parte di esso gira, ovvero l’edilizia.

Abbiamo cercato di capirci qualcosa in più, così da darvi la possibilità di fare altrettanto e così abbiamo – dopo tanto cercare – trovato questo interessantissimo articolo pubblicato su rovigooggi.it, a cui indirizziamo i nostri più sentiti complimenti, perché finalmente abbiamo capito come andranno le cose.

Provateci anche voi.

ROVIGO – “Troppo bello per essere vero, dov’è il trucco?” una domanda che sistematicamente si sente fare il commercialista rodigino Nicola D’Orazio quando spiega il provvedimento varato dal governo contenuto nel decreto Rilancio.

Lo Stato ha concesso infatti l’opportunità di fare dei lavori di ristrutturazione gratis in casa propria con il superbonus al 110% e nessuno sembrerebbe perderci, il proprietario, l’azienda che esegue i lavori, la macchina amministrativa pubblica. Non ci perde il contribuente, che può fare determinati interventi mirati al miglioramento energetico del suo immobile a certe condizioni senza spendere un solo euro. Non ci perde l’impresa che effettua il lavoro, perché avrà molte più richieste di intervento e potrà usufruire del credito d’imposta ceduto dal cliente. Non ci perde nemmeno il Governo. Il superbonus è un incentivo per effettuare dei lavori che, altrimenti, non sarebbero mai stati fatti e per muovere più soldi alla luce del sole, il che vuol dire meno lavoro in nero e più tasse da portare in cassa.

Superbonus Ecobonus 110%, cos’è?

“E’ un credito d’imposta che lo Stato ti riconosce a fronte dell’effettuazione, sul tuo immobile, degli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla norma.

Gli interventi dovranno assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Tu spendi 100 e lo Stato ti riconosce un credito d’imposta di 110″.

E’ davvero a costo zero?

“Si. Spendi 100 e ti viene riconosciuto 110”.

Come funziona?

“Hai tre possibilità:

1) Effettui gli interventi per 100 e ti porti in detrazione dalla dichiarazione dei redditi 110 in 5 anni a titolo di credito di imposta. In questo caso spendi 100 e recuperi 110, ma in 5 anni. Raramente conviene.

2) Effettui gli interventi per 100, e senza sborsare nulla cedi in pagamento il credito di 110 al fornitore che, in questo caso sarà lui stesso a portarsi in detrazione il credito in 5 anni. Il problema è che devi trovare un fornitore disposto ad anticipare il costo dei lavori ed accettare il credito in pagamento.

3) Ti fai anticipare 100 dalla banca, paghi il fornitore e, successivamente, estingui l’anticipazione della banca cedendo alla stessa il credito di 110. In questo caso devi attivarti per i contratti e attendere i tempi tecnici della banca.

4) Ti rivolgi ad un “General Contractor” che, a fronte della cessione del credito di 110, provvederà lui stesso a contrattualizzare e pagare i fornitori da te indicati. E’ la soluzione più agile”.

A chi è rivolto?

“Principalmente a:

 

1) Condomini. In questo caso sarà l’Amministratore di Condominio che si occuperà degli aspetti procedurali;

2) Persone fisiche. Solo per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale”.

E … per la seconda casa?

“Allo stato attuale (salvo modifiche) il superbonus spetta solo se l’immobile “seconda casa” è collocato all’interno di un complesso condominiale, per cui ad effettuare i lavori sulle parti condominiali provvede il condominio, ma sono in arrivo delle modifiche che allargheranno la platea degli immobili agevolabili”.

Che lavori posso fare?

“Il Decreto Rilancio stabilisce che la detrazione per risparmio energetico (Superbonus) si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative a: 

  1. a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato, nel caso di condominio, per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Si tratta, soprattutto, della realizzazione del cosiddetto “Cappotto termico” (a cui puoi aggiungere la sostituzione totale dei serramenti) e dei lavori per l’isolamento delle pareti orizzontali (terrazzo condominiale, sottotetto)

  1. b) interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
  2. c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche rientrano nel Superbonus 110?

“La detrazione è estesa nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e accumulatori integrati, e colonnine per la ricarica di auto elettriche a patto che l’installazione sia abbinata agli interventi descritti come “Trainanti” di risparmio energetico (Cappotto termico o caldaie a condensazione o pompa di calore).

Potranno, quindi, essere detratti con il superbonus 110% anche:

– gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;

– i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

– le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

 La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.

 

Anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principal “trainanti”, godono della nuova aliquota del 110%.

Ad esempio, la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore”.

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