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SARS-COV-2. SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA. TUTTI I DETTAGLI PREVISTI DAL DECRETO CURA ITALIA

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Il DECRETO CURA ITALIA prevede la sospensione delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa, che – diversamente da quanto precedentemente disposto – riguarderà non solo chi abbia una sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario, ma anche (la novità) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

VEDIAMO I DETTAGLI

Le condizioni

La novità del Cura Italia è nell’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui (gestito dalla Consap) per l’acquisto della prima casa (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge) per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019. Ovviamente, per la conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus.
La stima del governo, secondo la relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge diffusa il 18 marzo, prevede che lo stop alle rate possa riguardare la metà dei lavoratori autonomi, circa 230 mila Partite Iva.
Come già detto, la sospensione del mutuo può essere fino a 18 mesi massimi e riguardare il finanziamento per l’acquisto della prima casa. Inoltre, il titolare del mutuo deve dimostrare di vivere difficoltà temporanee dovute alla contingenza economica legata alla pandemia, difficoltà che incidano sul reddito famigliare. Rientrando nei seguenti casi:
1) Aver perso il lavoro, ovvero esservi visti cessare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; il lavoro parasubordinato; quello di rappresentanza commerciale o di agenzia. Rientrano anche quelli che sono stati sospesi dal lavoro o che hanno una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno un mese.
2) Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, essere in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data della domanda o comunque rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
3) In caso di morte o di un grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%.
Rispettati questi requisiti, si può accedere alla facilitazione per i mutui per l’acquisto di una prima casa di importo non superiore a 250 mila euro. Il mutuo, però, deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

La modulistica

Il Fondo di solidarietà ripaga alla banca il tasso applicato al mutuo con l’esclusione della componente di spread. E si applica ai mutui a tasso fisso, variabile e misto, alla surroga, ai mutui cartolarizzati, e ai prestiti di credito al consumo o finalizzati (in quest’ultimo caso la durata deve essere di almeno 24 mesi).
La domanda deve essere fatta con apposito modulo che il Consap non ha ancora predisposto perché in attesa del decreto attuativo (qui la comunicazione) e presentata alla banca. Sarà la banca, acquisita la domanda e la relativa documentazione, a verificare i requisiti. La moratoria sui prestiti e i mutui «è immediatamente attivabile», ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, «con una semplice mail in Pec che si manda alla banca».
Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, questa viene inviata per via telematica a Consap, che a sua volta entro 15 giorni lavorativi comunica alla banca l’accettazione o il rifiuto della sospensione del mutuo. Si devono quindi calcolare non meno di 25 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda prima di avere una risposta affermativa o negativa.
La domanda sarà rifiutata se il richiedente usufruisce di altre misure per la sospensione del mutuo, di agevolazioni pubbliche, di avere stipulato un’assicurazione a copertura del rischio.

(fonte: corriere.it)

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